TRANSAZIONI
La nullità e l'annullabilità del contratto.
Tra le cause che la legge reputa idonee a "sciogliere" il contratto (art. 1372 c.c.), sono damenzionarsi, oltre alla rescissione e alla risoluzione che concernono vizi del "rapporto", anche la dichiarazione di nullità e l'annullabilità che riguardano, invece, vizi dell'atto.
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