TRANSAZIONI
Le donazioni in generale.
Tra le liberalità previste dall'ordinamento, l'istituto principale è quello della donazione, definitodall'art. 769 del codice civile come "il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (detta donante) arricchisce l'altra (detta donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione".
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