CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI - CASSA NAZIONALE
Inadempienze contributive CIP AG - illiceità deontologica.
A seguito delle comunicazioni inviate ai Presidenti dei Collegi territoriali dallaCIP AG, con le quali venivano segnalate posizioni di grave morosità contributiva al fine
dell'eventuale adozione di adeguati provvedimenti disciplinari, sono pervenute allo
scrivente Consiglio diverse richieste di parere in merito.
Pertanto, giusta deliberazione del 17 settembre c.a., il Consiglio Nazionale
esprime sul punto, nei termini che seguono, il proprio orientamento.
In mancanza di una disposizione normativa espressa, analoga per esempio a quella
contenuta nell'art. 2, comma 2, della legge n. 536/49 (che riconduce alla morosità nel
versamento dei contributi associativi al Collegio territoriale lafacoltà per quest'ultimo didisporre la sospensione del professionista), l'inadempienza in questione non può che
essere inquadrata neUa più generale fattispecie di illecito deontologico (ovviamente,
se e nella misura in cui - per la sussistenza di fatti circostanziati - sia possibile esprimere
un giudizio di disvalore deontologico con riferimento al singolo comportamento in
considerazione). Deve quindi ritenersi demandata al Consiglio di disciplina ogni
valutazione eCo) accertamento a riguardo (neU'esercizio delle proprie funzioni), ivi
compresa l'individuazione discrezionale della sanzione da comminare, se del caso,
per le fattispecie concrete.
Tale conclusione risulta peraltro pienamente aderente al noto principio di atipicità
delle condotte deontologicamente rilevanti (non esistendo, in subiecta materia, alcuna
elencazione tassativa di illeciti).
Inoltre, la ricostruzione sopra prospettata può ritenersi conforme alla previsione di
cui al comma 2 dell'art. 48 del regolamento di contribuzione CIPAG dell'g marzo 2012
(ex art. 3 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509), che contiene una clausola di salvezza dei "poteri
disciplinari spettanti ai [Consigli di disciplina deiJ Collegi dei Geometri [' .. J con
riferimento ad ogni infrazione al [medesimo] regolamento". Va nondimeno segnalato,
per completezza espositiva, che risulterebbe per converso illegittima (in quanto praeter
legem, ovverosia in contrasto con le statuizioni di cui ai commi 5 e 6 dall'art. 17 della
legge n. 773/82) l'introduzione di una norma regolamentare che preveda l'applicazione
automatica (e, dunque, ad opera del Consiglio direttivo del Collegio) di una specifica
misura restrittiva (o sanzionatoria) per l'ipotesi di mancato versamento dei contributi
previdenziali (alla stregua di quanto è invece stabilito per la reiterata omissione delle
"comunicazioni obbligatorie alla Cassa", punita con la cancellazione dall'albo!).
Scarica la circolare
Nessun commento:
Posta un commento