CONDOMINIO - CASA - VARIE
Se la raccomandata contiene due comunicazioni ne vale solo una.
Raccomandate private e cartelle di Equitalia: se il mittente inserisce nella stessa busta due diversi
documenti non opera più la presunzione di conoscenza per entrambi gli atti.
Se una raccomandata contiene più comunicazioni e il destinatario ammette di averne ricevuta solo una, spetta al mittente dimostrare il contrario, questo il principio, stabilito dalla Cassazione con sentenza nr. 20027/2011 e nr. 12137/2003.
In generale, tutte le volte in cui si notifichi un atto a mezzo della posta, sia che si tratti di una raccomandata come di una richiesta del Fisco o della Pubblica Amministrazione o da parte di Equitalia, le norme relative alle raccomandate con avviso di ricevimento – ivi compreso nel caso di cartelle di pagamento di Equitalia – stabiliscono che l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario si ritiene automaticamente consegnato a quest’ultimo, salvo che egli dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne visione (Cassazione nr. 9111/2012).
Tuttavia, tale presunzione di conoscenza non opera più se il mittente sostiene che nella busta vi erano più comunicazioni; in questi casi l’autore della raccomandata, che ha scelto volontariamente di inviare due comunicazioni assieme, deve fornire la prova che l’involucro le conteneva entrambe e questo in quanto, secondo i principi del nostro ordinamento, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione.
Fonte: Laleggepertutti.it
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