CONDOMINIO - SENTENZE
Sbarra e cancelli in condominio: quale maggioranza in assemblea?
Parcheggi condominiali occupati abusivamente da parenti e amici dei condomini, a volte anche
da estranei: per installare recinzioni come sbarre e cancelli elettrici ci vuole l’assemblea.
La stessa Cassazione, negli anni, ha dato soluzioni differenti.
In prima battuta la Corte con sentenza nr. 4340/2013 aveva ritenuto che lavori del genere dovessero essere qualificati come “innovazioni” e che, pertanto, fosse necessaria la maggioranza qualificata di un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i 2/3 del valore dell’edificio per deliberarne l’installazione, cosa tutt’altro che agevole da raggiungere.
Successivamente i giudici supremi sono tornati sui loro passi accogliendo una tesi più elastica e facendo fuoriuscire la sbarra condominiale dal concetto di “innovazioni” - ossia quei lavori che alterano l’entità sostanziale dell’edificio o che ne mutino la destinazione originaria - per farla invece rientrare in quello di “modificazioni” - ossia quei lavori che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune, lasciandone immutate la consistenza e la destinazione.
Conseguenza di questo ragionamento è un abbassamento del quorum deliberativo; infatti secondo la recente sentenza nr. 3509/2015 l’assemblea di un condominio ha tutto il diritto di decidere l’installazione di un cancello automatico e tale deliberazione richiede la maggioranza semplice, ovvero un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Quanto sopra in quanto la costruzione di una sbarra o di un cancello non assume carattere innovativo, non comportando alcun mutamento di destinazione delle zone condominiali ed essendo, anzi, diretta a disciplinare, in senso migliorativo, l’uso della cosa comune impedendo a terzi estranei l’indiscriminato accesso al condominio.
Fonte: Laleggepertutti.it
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