A.GE.FIS. - URBANISTICA
Atti di redistribuzione di aree tra co-lottizzanti.
Con la Risoluzione n. 56/E, diffusa il 1º, giugno, l’Agenzia delle Entrate, in sede di risposta
a un interpello, ha precisato che, dopo l’intervento normativo della Legge 11 novembre 2014, n. 164, il trattamento fiscale da riservare agli atti di redistribuzione di aree tra co-lottizzanti consiste nell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale e, se non ricorrono precise circostanze, esclusione dal campo IVA.
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