AGRICOLTURA
Fallimento: la natura agricola salva la società.
Tribunale Rovigo, decreto 20.11.2014 (Laura Biarella)L’art. 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha modificato la nozione di “imprenditore
agricolo” disciplinata all’art. 2135 c.c., statuendo che “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.
Leggi l'articolo
Nessun commento:
Posta un commento