CONDOMINIO
L’amministratore di condominio è libero di dimettersi.
Il mandato dell’amministratore può essere revocato inqualsiasi momento, anche senza giusta causa, dall’assemblea dei condomini.
Allo stesso modo, dall’altro lato, l’amministratore è libero di lasciare l’incarico per esigenze personali o per qualsiasi altro motivo.
Dunque l’amministratore può dare le dimissioni in ogni momento, anche senza preavviso.
Per il perfezionamento delle dimissioni, è necessario che l’amministratore le invii prima a tutti i condomini, le rassegni all’assemblea (l’organo che lo ha nominato) e ponga all’ordine del giorno la nomina del nuovo legale rappresentante. In ogni caso, fino alla sua materiale sostituzione, egli rimane “ad interim” per la gestione ordinaria e le primarie necessità.
La riforma prevede che, in caso di dimissioni e mancato raggiungimento del quorum, l’amministratore possa rivolgersi al Tribunale per la nomina giudiziale.
Tratto da: La legge per tutti – portale di consulenza per cittadini e aziende
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