TRANSAZIONI
La risoluzione di un contratto di compravendita al fine di restituire la casa acquistata al costruttore cedente non è sufficiente per annullare l’acquisto originario.
La stipula di un contratto e la sua qualifica come"risoluzione" allo scopo di "restituire" l’immobile che si è acquistato al suo costruttore non è sufficiente per annullare gli effetti dell’acquisto originario nei confronti dell’Erario.
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