FISCO
Liberi professionisti e Accertamento.
In tema di accertamento sintetico, qualora l'AmministrazioneFinanziaria abbia determinato il reddito del contribuente in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali (con imputazione per “quinti” o anche soltanto nell'anno di sostenimento, ai sensi del nuovo art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 come sostituito dall'art. 22 del d.l. n. 78 del 2010: la sostanza della questione infatti non cambia) la prova documentale contraria ammessa per il contribuente non attiene solo alla disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ( ex art. 38, comma 6 del predetto testo normativo), ma anche al collegamento stretto tra tale disponibilità e la spesa stessa.
L'assolvimento di tale onere probatorio (anche attraverso presunzioni, purché gravi, precise e concordanti) può essere ribaltato dall'Ufficio solo attraverso la dimostrazione che quei redditi cui fa riferimento il contribuente siano stati utilizzati in altro modo.
E' questo il principio che si desume dalla recente sentenza della Cassazione, n. 3111 dello scorso 12 febbraio.
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