CONDOMINIO - TRANSAZIONI
Le parti comuni si cedono in uso esclusivo senza costituire un diritto reale.
Le parti comuni di un edificio condominiale, come il giardino o il cortile, possono essere cedute
in uso esclusivo e perpetuo a uno o più condomini, senza che debba ricorrersi agli strumenti della servitù, della pertinenza o del diritto reale d'uso (art. 1021 c.c.). La questione è da sempre oggetto di discussione, soprattutto perché il diritto d'uso esclusivo e perpetuo si pone in contrasto con l'art.1102 c.c., secondo cui “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Nessun commento:
Posta un commento