AMMINISTRAZIONE IMMOBILI - CONDOMINIO
Dopo la riforma del condominio si può ancora parlare di mala gestio dell'amministratore?
L'amministratore di condominio, per come desumibile anche dal novellato art. 1130 c.c., è l'organo
di gestione e di rappresentanza del condominio.
Lo stesso, in virtù di apposito contratto, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nell'interesse di un altro soggetto, pertanto, la sua figura è riconducibile a quella del mandatario con rappresentanza e ciò anche in virtù dell'esplicito richiamo dell'art. 1129 c.c. il quale, tra l'altro, prevede che per tutto quanto non espressamente disciplinato, all'amministratore di condominio si applicano le norme sul mandato (artt. 1703-1741).
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