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Pubblicata la nuova versione di Do.C.Fa.


Software per la compilazione dei documenti tecnici catastali - Docfa 4.00.3

Versione software 4.00.3 del 01/02/2016

Il software Docfa permette la compilazione del modello di "Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana".
Con questo modello si possono presentare al Catasto dichiarazioni di fabbricato urbano o nuova costruzione (accatastamento), denunce di variazione e denunce di unità afferenti ad enti urbani.

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venerdì 15 maggio 2015

Sfruttare l’errore nella tabella millesimale è indebito arricchimento

CONDOMINIO



Sfruttare l’errore nella tabella millesimale è indebito arricchimento.

Rimborsi anche per i lavori passati e già pagati: inutile invocare la buona fede.

Si arricchisce indebitamente il condomino che, sfruttando un errore nella tabella millesimale del condominio, non paga, o paga meno, di quanto dovrebbe invece fare per i lavori sull’edificio.
Egli, infatti, ottiene, in tal modo, un vantaggio a fronte di un ridotto sforzo economico.
In questi casi, dunque, il condominio può procedere nei suoi confronti per indebito arricchimento ex art. 2041 del codice civile e ottenere il rimborso di quanto doveva, in realtà, essere pagato sino dall’origine.
Una recente sentenza della Cassazione, la nr. 5690 del 10-03-20111 stabilisce che prima o poi occorre fare i conti con effetto retroattivo qualora si sia goduto di un errore della tabella millesimale anche se si sia fatto affidamento, in buona fede, su quanto riportato nei calcoli del costruttore o del regolamento condominiale.
La vicenda
Il caso esaminato dalla Suprema Corte è “estremo”: alcuni lavori condominiali erano stati, come da regolamento, ripartiti in base alle tabelle millesimali, che però a causa di un errore non contemplavano uno degli immobili danneggiati. Ciò ha fatto sì che il proprietario di quell’appartamento, pur giovandosi dei lavori, non avesse sborsato neanche un euro.
La sentenza
Tutte le volte in cui un’errata tabella millesimale comporti, per uno dei condomini, un risparmio sulla spesa deliberata dall’assemblea, che così viene sostenuta dagli altri condomini in misura maggiore del dovuto, l’amministratore è autorizzato ad agire per indebito arricchimento nei confronti dell’avvantaggiato. Si tratta di un’azione civile volta a ripristinare l’uguaglianza di trattamento tra le parti in questione. Non pagando i lavori, infatti, il condomino infatti si arricchisce ingiustamente ai danni degli altri proprietari.
Il principio enucleato dalla Cassazione si può pertanto adattare anche alle ipotesi intermedie, quando cioè l’errore procuri un’errata ripartizione delle spese, facendo pagare di più ad alcuni condomini rispetto ad altri solo per effetto di una svista aritmetica.
Fonte: Laleggepertutti.it

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