CONDOMINIO - AMMINISTRAZIONE IMMOBILI
Decreto ingiuntivo del condominio: niente mediazione.
L’incontro presso l’organismo scatterà solo in caso di opposizione, dopo che il giudice
si sia pronunciato sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.La recente riforma del condominio ha imposto all’amministratore di agire, per la riscossione forzosa delle somme dovute dai condomini morosi, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso.
L’amministratore nel caso in cui agisca per recuperare gli oneri non riscossi e scelga di procedere con decreto ingiuntivo, non è tenuto al previo tentativo di mediazione, sebbene la materia dei rapporti condominiali rientri tra quelle per le quali sussiste l’obbligo del previo tentativo di mediazione, come condizione per poter successivamente agire in giudizio; ciò perché, tra i casi in cui la mediazione obbligatoria trova espressa deroga vi è proprio il ricorso al procedimento di ingiunzione.
L’amministratore, come noto, può agire anche senza la previa autorizzazione da parte dell’assemblea, scegliendo, nominando e conferendo mandato ad un avvocato senza dover chiedere preventivamente parere o conferma ai condomini.
Il codice civile, all’articolo 63 comma 1 delle disposizioni di attuazione, dà la possibilità al condominio di ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, che è già titolo e consente di procedere in esecuzione forzata, anche senza attendere i consueti 40 giorni dalla notifica dell’atto, e anche in costanza di opposizione spiegata dal debitore salvo la sospensiva eventualmente concessa dal giudice in prima udienza.
Per tornare alla mediazione, dunque, l’amministratore non deve, prima di agire, convocare il condomino moroso davanti all’organismo di mediazione: l’obbligo di mediazione scatterà, nel caso in cui il debitore proponga opposizione al decreto ingiuntivo e soltanto dopo che il giudice si sia pronunciato sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, ossia alla prima udienza.
In ultimo non deve trarre in inganno la nuova disciplina sulla negoziazione assistita dall’avvocato, secondo la quale tale ultima procedura è obbligatoria nelle cause per richieste di pagamento, a qualsiasi titolo, per somme fino a 50mila euro. La norma, infatti, fa prima salvi i casi in cui la fattispecie rientri in una delle materie per le quali è prevista la mediazione.
Fonte: Laleggepertutti.it
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