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Pubblicata la nuova versione di Do.C.Fa.


Software per la compilazione dei documenti tecnici catastali - Docfa 4.00.3

Versione software 4.00.3 del 01/02/2016

Il software Docfa permette la compilazione del modello di "Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana".
Con questo modello si possono presentare al Catasto dichiarazioni di fabbricato urbano o nuova costruzione (accatastamento), denunce di variazione e denunce di unità afferenti ad enti urbani.

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lunedì 4 maggio 2015

L’amministratore di condominio nomina l’avvocato senza l’assemblea

CONDOMINIO - AMMINISTRAZIONE IMMOBILI



L’amministratore di condominio nomina l’avvocato senza l’assemblea.

Non è necessaria l’autorizzazione data con delibera assembleare per il mandato conferito
al legale difensore del condominio.
Che succede se l’amministratore nomina, come difensore del condominio, un avvocato senza consultare l’assemblea prima di conferirgli il mandato? Non succede nulla, perché, in base all’attuale legge e interpretazione dei tribunali, tra le funzioni tipiche dell’amministratore rientrano anche quelle di conferire la delega al legale al fine di difendere il condominio come nel caso, ad esempio, dell’impugnazione della delibera dell’assemblea, come recentemente chiarito dalla Cassazione con sentenza nr. 8309/15 del 23-04-2015.
Allo stesso modo, l’amministratore potrebbe incaricare l’avvocato di fare appello contro una sentenza sfavorevole al condominio, senza prima informare l’assemblea, posti i tempi stretti entro cui va notificato l’atto di impugnazione. Una decisione del genere, infatti, stando alla sentenza in commento, non necessità né di preventiva autorizzazione né di successiva ratifica da parte del collegio dei condomini, giacché l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientrano fra le attribuzioni proprie dello stesso, nell’esercizio delle sue funzioni.
Identico principio aveva espresso la Suprema Corte con sentenza nr. 1451 del 23-01-2014.
Nella propria sfera di competenze l’amministratore è munito di poteri di rappresentanza processuale ad agire e resistere senza necessità di alcuna autorizzazione; come ha osservato il pubblico ministero in sede di discussione del ricorso, sarebbe infatti veramente defatigatorio, nell’ottica di un assurdo “iperassemblearismo”, che l’amministratore fosse costretto a convocare ogni volta i condomini al fine di ottenere il nulla osta, ad esempio, per agire o resistere a un decreto ingiuntivo sul pagamento degli oneri condominiali, o al giudizio per far osservare il regolamento, o all’impugnativa di una decisione assembleare, oppure al fine di sperare nella ratifica riguardo ad un procedimento cautelare volto a conservare le parti comuni dello stabile.
Fonte: Laleggepertutti.it

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