TRANSAZIONI
Il mediatore non può limitarsi a trasmettere informazioni non verificate.
La Cassazione ha precisato che sul mediatore grava l'obbligo di verificare tutte le informazioni a lui
note e comunque conoscibili, puntualizzando che tale professionista non può limitarsi a trasmettere informazioni non verificate violando, in tal modo, il principio sancito dall'art. 1759 del codice civile.
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