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Pubblicata la nuova versione di Do.C.Fa.


Software per la compilazione dei documenti tecnici catastali - Docfa 4.00.3

Versione software 4.00.3 del 01/02/2016

Il software Docfa permette la compilazione del modello di "Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana".
Con questo modello si possono presentare al Catasto dichiarazioni di fabbricato urbano o nuova costruzione (accatastamento), denunce di variazione e denunce di unità afferenti ad enti urbani.

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martedì 26 maggio 2015

In assemblea di condominio solo il proprietario

CONDOMINIO



In assemblea di condominio solo il proprietario.

Irrilevante la figura del condomino apparente: l’amministratore deve essere ben informato.

Non importa se l’immobile è solo formalmente intestato a una persona, come ad esempio alla moglie, ma poi ad occuparsene nella sostanza sia un’altra, come ad esempio il marito. La convocazione con l’avviso dell’assemblea di condominio deve essere sempre fatta nei confronti dell’effettivo proprietario e, di conseguenza, solo quest’ultimo ha il diritto di partecipare. Eventuali altri soggetti lo saranno solo se muniti di espressa delega come ha chiarito la Cassazione con la sentenza nr. 8824/2015.
La Suprema Corte specifica che nelle assemblee di condominio devono essere convocati i veri condomini che si identificano con i proprietari, non essendovi, nell’ambito del diritto condominiale, la possibilità di appigliarsi al concetto di condomino apparente, ossia di colui che appare essere tale sulla base dei comportamenti concludenti posti in essere nei confronti degli altri, amministratore incluso.
Infatti, come da sentenza della Cassazione a Sezioni Unite nr. 5035/2002, non si può parlare di prevalenza dell’apparenza rispetto alla realtà a tutela dei diritti dei terzi di buona fede.
A seguito della convocazione del solo condomino apparente, e non anche del vero proprietario della porzione dell’immobile facente parte del condominio, ne consegue l’annullabilità delle adunanze dell’assemblea di condominio ritenute validamente costituite dall’amministratore e delle relative decisioni.
Nelle assemblee condominiali pertanto devono essere convocati solo i condomini, cioè i veri proprietari e non coloro che si comportano come tali senza esserlo.
L’amministratore di condominio è tenuto ad accertare non la situazione di apparenza, ossia per come traspare all’esterno, ma l’effettiva realtà sui pubblici registri immobiliari.
Fonte: Laleggepertutti.it

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