A.GE.FIS. - TRIBUTI
Tassazione eventuale plusvalenza di area alienata.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione - sentenza n. 6666 del 1º aprile 2015 – nel caso in cuisi proceda ad alienare un’area, l’Amministrazione fiscale presume, ai fini della tassazione dell’eventuale plusvalenza, che l’area stessa sia stata ceduta al valore che era stato a suo tempo accertato in sede di esazione dell’Imposta di registro anche se quest’ultimo è stato definito mediante condono da parte dell’acquirente del terreno.
In sostanza, l’intervenuta adesione, che ha portato alla determinazione del valore, non è rilevante ai fini della presunzione della corrispondenza tra prezzo incassato e valore di mercato così accertato.
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