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Pubblicata la nuova versione di Do.C.Fa.


Software per la compilazione dei documenti tecnici catastali - Docfa 4.00.3

Versione software 4.00.3 del 01/02/2016

Il software Docfa permette la compilazione del modello di "Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana".
Con questo modello si possono presentare al Catasto dichiarazioni di fabbricato urbano o nuova costruzione (accatastamento), denunce di variazione e denunce di unità afferenti ad enti urbani.

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martedì 28 aprile 2015

Mediazione non più gratis: spese di avvio ripristinate

MEDIAZIONE



Mediazione non più gratis: spese di avvio ripristinate.

Il Consiglio di Stato capovolge la sentenza del Tar Lazio e ristabilisce l’obbligo, per le parti, di
pagare l’organismo di mediazione al primo incontro.
Ribaltata la sentenza n. 1351/2015 del 23.01.2015 del Tar Lazio con cui era stata stabilita la totale gratuità del primo incontro di mediazione. Il Consiglio di Stato ha appena ripristinato l’obbligo di versare le spese di avvio del procedimento di mediazione
Buone notizie, dunque, per gli organismi di mediazione che hanno vinto una partita che li poneva di fronte al rischio di chiusura. Esultano un po’ meno i cittadini perché, da oggi, tornano le vecchie regole e, dunque, chi vorrà iniziare una causa nelle materie in cui è obbligatoria la preventiva mediazione dovrà versare un importo di 40,00 Euro per liti di valore fino a 250.000 Euro o di 80,00 Euro per quelle di valore superiore oltre alle spese vive documentate.
Per i giudici di Palazzo Spada, infatti, quando il legislatore ha voluto esonerare le parti dal pagamento del compenso della mediazione tutte le volte in cui il primo incontro si chiude negativamente, intendeva riferirsi solo all’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione. Restano pertanto da pagare, sulla base di tale ragionamento, le spese di avvio che comprendono da un lato le spese vive documentate e dall’altro le spese generali sostenute dall’organismo di mediazione.
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza 21 – 22 aprile 2015
Presidente Numerico – Estensore greco
Ritenuto, quanto al profilo della legittimazione processuale della ricorrente in primo grado, che l’indicazione di quest’ultima nell’epigrafe della sentenza impugnata è frutto di evidente fraintendimento, essendo fuori discussione il carattere nazionale (e non meramente locale), e conseguentemente la rappresentatività, dell’associazione che ha proposto il ricorso introduttivo del giudizio;
Ritenuto, nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che l’appello risulta assistito da sufficiente fumus nella parte in cui censura l’integrale annullamento dei commi 2 e 9 dell’art. 16 del d.m. 18 ottobre 2010, nr. 180, atteso che:
– l’uso del termine “compenso” nel comma 5-ter dell’art. 17 del d.lgs. 4 marzo 2010, nr. 28 (introdotto dalla “novella” del 2013), è manifestamente generico e improprio, non trovando detta terminologia riscontro in alcuna altra parte della normativa primaria e secondaria de qua, nella quale si parla invece di “indennità di mediazione”, che a sua volta si compone di “spese di avvio” e “spese di mediazione” (art. 16, d.lgs. nr. 28/2010);
– ciò premesso, nulla quaestio essendovi per le spese di mediazione, nelle quali è ricompreso “anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione” (art. 16, comma 10), il problema si pone per le spese di quanto alle spese di avvio – le quali a tenore del censurato comma 2 dell’art. 16 comprendono, a loro volta, da un lato le “spese vive documentate” e dall’altro le spese generali sostenute dall’organismo di mediazione – queste ad avviso della Sezione effettivamente non appaiono prima facie riconducibili alla nozione di “compenso” di cui alla disposizione di fonte primaria dianzi citata;
– quanto sopra, in particolare, è di palmare evidenza quanto alle spese vive documentate, ma vale anche per le residue spese di avvio, che sono quantificate in misura forfettaria e configurate quale onere connesso all’accesso a un servizio obbligatorio ex lege per tutti i consociati che intendano accedere alla giustizia in determinate materie, come confermato dal riconoscimento in capo alle parti, ex art. 20 del d.lgs. nr. 28/2010, di un credito di imposta commisurato all’entità della somma versata e dovuto – ancorché in misura ridotta – anche in caso di esito negativo del procedimento di mediazione (e, quindi avvio, le quali in virtù del decisum qui contestato sarebbero anch’esse del tutto non dovute per il primo incontro di cui all’art. 8, comma 1, del medesimo d.lgs. nr. 28/2010; anche in ipotesi di esito negativo del primo incontro per il quale le spese di avvio sono dovute);
Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare è meritevole di accoglimento limitatamente all’esclusione del rimborso delle spese di avvio, le quali per le ragioni dette non sono riconducibili al concetto di “compenso” ex art. 17, comma 5-ter, d.lgs. nr. 28/2010, potendo invece essere devoluta alla sede del merito la trattazione di tutti i residui profili oggetto di causa (ivi comprese le questioni di legittimità costituzionale riproposte dall’originaria ricorrente con l’appello incidentale);
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie in parte l’istanza cautelare (Ricorso numero: 2156/2015) e la respinge per il resto, e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione.
Tenuto conto della complessità e della novità delle questioni esaminate, compensa tra le parti le spese della presente fase del giudizio d’appello.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Fonte: Laleggepertutti.it

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