CONDOMINIO
L'esenzione dal pagamento delle spese condominiali e regolamenti contrattuali.
L'art. 1355 c.c. sanziona con la nullità l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un
obbligo subordinata ad una condizione sospensiva “meramente potestativa”, il cui avveramento, cioè, è rimesso alla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, del debitore.
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