EDILIZIA - AGEVOLAZIONI
Addio agevolazione prima casa per la ristrutturazione.
Se il trasferimento della residenza nel nuovo immobile non può essere effettuato a causadei lavori di ristrutturazione dell’immobile, il contribuente perde l’agevolazione fiscale.
I benefici fiscali concessi a chi acquista la prima casa sono subordinati, come noto, al trasferimento della residenza anagrafica nel comune in cui è ubicato l’immobile o, in alternativa, al fatto che l’acquirente si impegni a stabilirla entro i successivi 18 mesi dal rogito. Salvo che ciò sia impossibile per cause di forza maggiore.
Ebbene, secondo la recente sentenza della Cassazione nr. 5015 del 12.03.2015, non rientra nella “forza maggiore” il perdurare dei lavori di manutenzione straordinaria nell’immobile appena acquistato che impediscono al nuovo titolare di trasferivi la residenza.
Dunque, se la casa è ancora inagibile per la ristrutturazione, l’Agenzia delle Entrate può revocare i bonus fiscali di cui il contribuente abbia beneficiato in sede di registrazione del contratto d’acquisto.
La cosiddetta forza maggiore che giustifica e scusa il mancato trasferimento della residenza ricorre – almeno secondo una circolare dell’amministrazione finanziaria (Ag. Entrate, circolare n. 18/E/2013) se dipende da un fatto oggettivo e imprevedibile e tale da non poter essere evitato. In pratica, si deve trattare di un evento non imputabile al contribuente, mentre l’affidamento dei lavori di ristrutturazione alla ditta appaltatrice è un atto voluto dal contribuente.
Inoltre, non rientrano nella forza maggiore tutti gli eventi che si sono verificati prima la stipula del contratto di acquisto: solo quelli successivi possono, a tutto voler concedere, scusare il contribuente.
Infine si deve trattare di un evento tale da “impedire in modo assoluto e per tutto il tempo a disposizione, non solo la presenza nell’immobile, ma, in ogni caso, l’ottenimento del trasferimento della residenza anagrafica” (Cassazione sentenza nr. 1392/2010.
La questione, però, non è pacifica in giurisprudenza: si contano, infatti, sentenze secondo cui i lavori edili costituiscono una forza maggiore ed altre, come accade spesso, di contrario avviso.
La Cassazione sembra più orientata sulla linea rigorosa, ritenendo che non ricorre la forza maggiore in caso di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, atteso che, in assenza di specifiche disposizioni da parte della legge, non vi è ragione di differenziare il trattamento fiscale di un tale acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato.
Fonte: Laleggepertutti.it
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