CASA - CONDOMINIO
Abitare in luoghi sani è un diritto. Condannato il Condominio.
Nell’ipotesi ove il provvedimento cautelare richiesto, concerna la tutela del diritto allasalute, inteso come diritto soggettivo individuale assoluto e fondamentale della persona umana, comprensivo della pretesa ad abitare in un ambiente di vita salubre, il pregiudizio lamentato deve essere considerato “irreparabile e imminente”, integrando quindi il requisito richiesto dalla tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
Sulla scorta di tale considerazione (cfr. anche Tribunale Reggio Calabria, 12 aprile 2006) la III Sezione Civile del Tribunale di Torino con l’ordinanza 11 settembre 2014 ha accolto il ricorso presentato dalla proprietaria di un’unità immobiliare avverso l’ente condominiale dell’edificio, in persona dell’amministratore p.t., chiedendo l’esecuzione di alcuni lavori all’impianto comune, illustrati nella relazione redatta dal c.t.u., incaricato dallo stesso Tribunale, durante il procedimento per accertamento tecnico preventivo dalla medesima promosso. In tale sede veniva accertata la compatibilità causale dello stato dell’impianto di riscaldamento condominiale, riconosciuto in condizioni tali da non garantire le condizioni di progetto, rispetto alle temperature rilevate all’interno dell’appartamento della ricorrente, risultate al di sotto dei minimi stabiliti dalla legge. Le cause venivano individuate nei difetti di circolazione dell’impianto termico e di distribuzione del calore.
Il Giudice ha quindi ordinato al Condominio l’esecuzione degli interventi indicati dal C.T.U. nella relazione redatta nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo (realizzazione di una nuova colonna montante e sostituzione degli attuali circolatori) e, sulla scorta della spiegata osservazione di carattere procedurale, ha condannato il Condominio soccombente, ex art. 669 octies, comma VII, alle spese del procedimento cautelare.
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