IMPIANTISTICA
Istallazione di climatizzatori e condizionatori, senza S.C.I.A scatta la sanzione penale.
Se collocati all'esterno dei fabbricati è necessaria lasegnalazione certificata di inizio di attività. Sanzione amministrativa solo se conformi alle previsioni degli interventi urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistica-edilizia in vigore.
Questo il principio sancito dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, sentenza n. 952/2015, sulla base del quale è costato caro al proprietario di un esercizio commerciale aver installato fuori dal proprio negozio, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, un condizionatore d'aria.
La Suprema Corte, infatti, ha affermato come l'esecuzione in assenza o in difformità degli interventi subordinati alla SCIA, non conformi alle previsioni degli interventi urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistica-edilizia in vigore, comporta l'applicazione della sanzione penale prevista dall'art. 44 lett. a) del D.P.R, n. 380/2001 in quanto solo in caso di interventi eseguiti in assenza o difformità della DIA (ora SCIA), ma conformi alla disciplina citata è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 37 dello stesso decreto n. 380/2001.
Il proprietario è stato condannato a 23.000,00 euro di ammenda e alla pena di gg. 15 di arresto, poi sostituito nella corrispondente pena pecuniaria di 570,00 euro.
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