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Le modifiche del tasso di redditività di un immobile non possono essere discrezionali.
Secondo la sentenza n. 2187 del 6 febbraio scorso della Suprema Corte di Cassazionel’individuazione del tasso di redditività degli immobili è imprescindibilmente quello determinato ai sensi dell’articolo 29 del D.P.R. n. 1142/1949, senza che l’U.T.E. "abbia alcun potere discrezionale nella sua individuazione".
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